Questa Carta si applica a tutti i fornitori di prodotti controllati di Carrefour. “Fornitore” significa un fornitore di prodotti controllati, nonché i fornitori e subappaltatori del fornitore. "Prodotti Controllati" sono prodotti acquistati da Carrefour, a fini di rivendita o ad altri fini, che soddisfano un insieme di specifiche stabilito da Carrefour e che sono soggetti ad uno specifico processo di controllo qualità da parte di Carrefour.
Responsabilità Sociale d’Impresa di Carrefour
Con quasi 13 milioni di clienti ogni giorno e con migliaia di fornitori in tutti i Paesi in cui è presente e in cui si approvvigiona, Carrefour è sempre stata consapevole dell’impatto ambientale, sociale ed economico delle sue attività. Tutti questi aspetti fanno parte delle policy di Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility - CSR) del Gruppo, che sono il fondamento della strategia della Società.
I principi etici, insieme al rispetto dei Diritti Umani e dell’ambiente lungo tutta la filiera, guidano le azioni di Carrefour. Questo impegno costituisce la base di questa carta contrattuale.
L’impegno di Carrefour alla responsabilità sociale d’impresa è coerente al rispetto e alla promozione da parte di Carrefour stessa di quanto segue:
Carrefour promuove il rispetto degli standard internazionali nel suo campo d’attività e, quindi, s’impegna ad agire con diligenza nella conduzione delle sue attività tenendo conto del contesto locale dei Paesi in cui è presente nella valutazione degli impatti normalmente generati dalle sue attività e, in particolare, evitando qualsiasi condotta che possa configurare complicità in abusi dei diritti umani da parte di persone e entità con cui ha rapporti commerciali o da parte di organizzazioni governative o non-governative.
Carrefour inoltre sostiene attivamente l’armonizzazione e la convergenza delle azioni societarie volontarie tese ad una sempre maggiore conformità agli standard internazionali sui diritti umani, ivi compresi i diritti dei lavoratori.
Carrefour, quale operatore internazionale del settore retail, ha l’ambizione di sviluppare un business sempre più sostenibile e responsabile, con il massimo rispetto dell’etica e della legalità. Il documento dal titolo "I Nostri Principi Etici" formalizza questi impegni in materia di etica professionale.
Tali principi etici costituiscono il quadro entro cui Carrefour e i suoi dipendenti svolgono le attività lavorative quotidiane. In particolare, garantisce lo sviluppo di pratiche di business eque e trasparenti.
Per garantire il rispetto di questi principi all’interno della Società, Carrefour ha istituito Comitati Etici sia a livello di Gruppo che di Paese.
Con la carta d’impegno di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), Carrefour riafferma gli impegni che pretende dai fornitori in termini di etica d’impresa e condivide la sua visione e i suoi principi d’azione con tali fornitori.
I NOSTRI PRINCIPI ETICI
Tutti i fornitori s’impegnano a rispettare i principi sotto elencati.
S’impegnano inoltre a garantire che i loro fornitori e subappaltatori rispettino i medesimi principi.
1. Ogni lavoro deve essere svolto con il pieno accordo del lavoratore, e non sotto la minaccia di penalità o sanzioni.
2. È vietato il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme, ivi compreso il lavoro penitenziario non conforme alle disposizioni della Convenzione 29.
3. I fornitori non possono esigere dai lavoratori delle cauzioni o garanzie finanziarie e non ne devono requisire i documenti di identità (passaporto, carta d’identità, etc.).
4. Il lavoro in condizioni di servitù è vietato. I Fornitori devono astenersi dal fare ricorso a tutte le forme di lavoro in condizioni di servitù, e non devono né permettere né incoraggiare i lavoratori a contrarre dei debiti per sostenere spese di assunzione, sanzioni o tramite ogni altra modalità.
5. Il lavoro contratto per soddisfare un debito è vietato. Il fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori a cessare la loro attività lavorativa con un preavviso ragionevole. Il fornitore deve rispettare, inoltre, il diritto dei lavoratori di lasciare il luogo di lavoro al termine delle ore lavorative.
1. I fornitori devono conformarsi a:
l’età lavorativa minima nazionale;
o l’età in cui decade l’obbligo di istruzione;
o tutte le altre eccezioni specifiche;
e dovranno astenersi dall’impiegare minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età. Nel caso in cui, tuttavia, l’età minima lavorativa prevista dalla normativa locale è di 14 anni di età, conformemente alle eccezioni per i paesi in via di sviluppo previste dalla Convenzione 138, quest’età inferiore potrà applicarsi a condizione che siano adottate misure di protezione specifiche.
2. I fornitori non devono far lavorare i minori né sfruttarli in nessuna maniera. Nel caso in cui venga accertato che i minori lavorino direttamente o indirettamente per il fornitore, quest’ultimo si impegnerà a trovare una soluzione umana ed efficace finalizzata a privilegiare l’interesse del minore.
3. I fornitori non devono impiegare dei giovani lavoratori la cui età sia inferiore ai 18 anni in mansioni notturne, o in condizioni che mettano a repentaglio la loro salute, la loro sicurezza e la loro integrità morale, o che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale o sociale.
1. I lavoratori hanno il diritto di aderire ai sindacati di loro scelta o di crearne, e di procedere a contrattazioni collettive, senza l’accordo preventivo della direzione del fornitore. I fornitori devono astenersi da ogni tipo di ingerenza e da atti di ostruzionismo che limitino tali attività legittime e non devono cercare di impedirle.
2. Nel momento in cui la libertà di associazione e di contrattazione collettiva sia limitata o vietata dalla legge, i fornitori devono astenersi dall’ostacolare altre forme di negoziazione o di rappresentazione indipendenti e libere dei lavoratori, conformemente alle norme internazionali del lavoro.
3. I fornitori non devono esercitare alcuna discriminazione contro i rappresentanti dei lavoratori o contro i sindacalisti, ne penalizzarli in alcuna maniera in ragione della loro adesione o affiliazione ad un sindacato o della loro attività sindacale legittima, conformemente alle norme internazionali del lavoro.
4. I fornitori devono permettere l’accesso ai luoghi di lavoro dei rappresentanti dei lavoratori per l’esercizio delle loro funzioni rappresentative, conformemente alle norme internazionali del lavoro.
1. I fornitori devono rispettare il principio di uguaglianza delle opportunità in materia di assunzione, di remunerazione, di accesso alla formazione professionale, di promozione di licenziamento e di pensionamento.
2. I fornitori non devono esercitare, sostenere o tollerare alcuna forma di discriminazione in materia di impiego, per quanto riguarda, nello specifico: la ricerca, l’assunzione, la formazione, le condizioni di lavoro, l’assegnazione di un compito, la remunerazione, i benefit, le promozioni, la disciplina, il licenziamento o la pensione, fondati sul sesso, l’età, la religione, lo status matrimoniale, la razza, la casta, il livello sociale, la malattia, l’infermità, lo status di gravidanza, l’origine etnica o nazionale, l’appartenenza a organizzazioni di lavoratori, come i sindacati, l’affiliazione politica, l’orientamento sessuale e tutte le altre caratteristiche personali.
3. I fornitori devono trattare tutti i lavoratori con rispetto e dignità.
4. I fornitori devono fondare tutte le condizioni di impiego sulle capacità dell’individuo a svolgere il lavoro e non sulle sue caratteristiche personali o il suo orientamento religioso.
5. I fornitori non devono impegnarsi a persecuzioni, molestie o a violenze di alcun genere oltre a non doverle tollerare.
6. I fornitori devono definire delle procedure disciplinari scritte e devono portarle a conoscenza dei lavoratori in maniera chiara e comprensibile. Tutte le procedure disciplinari devono essere registrate.
Le disposizioni riguardanti la salute e la sicurezza devono essere definite in maniera dettagliata, per tener conto delle condizioni particolari dei diversi settori industriali e dei danni afferenti, conformemente ai principi applicabili in materia di salute e di sicurezza.
1. I fornitori devono predisporre e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, e definire e applicare delle procedure chiare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. I fornitori devono prendere delle misure adeguate per prevenire incidenti e minacce alla salute, risultanti dal lavoro o a questo associati o che intervengano durante il lavoro, al fine di ridurre il più possibile le cause di danno inerenti l’ambiente del lavoro. Devono essere forniti, se necessario, equipaggiamenti individuali di protezione appropriata ed efficace.
3. I fornitori devono predisporre un servizio di assistenza medica e servizi sanitari adeguati e garantirne l’accesso.
4. I fornitori devono prevedere per tutti i lavoratori l’accesso a servizi igienici puliti e all’acqua potabile e, se il caso, ad ambienti idonei per la preparazione di alimenti.
5. I fornitori devono assicurarsi che i locali che ospitano i lavoratori siano puliti e sicuri.
6. Il fornitore dovrà incaricare un suo manager come responsabile per la salute e la sicurezza.
7. I fornitori devono organizzare regolarmente per i lavoratori una informativa in materia di sicurezza e di salute che deve essere debitamente comunicata, e che deve essere ripresa a ciascun cambiamento o riorganizzazione dei lavoratori e del management.
8. I fornitori devono predisporre una protezione adeguata contro gli incendi, e devono assicurarsi della resistenza, stabilità, sicurezza degli edifici e dei dispositivi di protezione, e degli ambienti di accoglienza.
9. I fornitori devono assicurare una formazione adeguata dei lavoratori e del management in materia di gestione dei rifiuti, di gestione e di smaltimento dei prodotti chimici e degli altri prodotti dannosi.
1. Ogni lavoro deve essere fondato sul rapporto datore di lavoro/lavoratore riconosciuto, stabilito conformemente alla legislazione e la prassi nazionale e alle norme internazionali del lavoro, secondo le disposizioni che garantiscano una migliore tutela.
2. È vietato il ricorso a contratti che mirano unicamente all’acquisizione di manodopera, a contratti di sub appalto o ad accordi di lavoro a domicilio, a sistemi di apprendistato senza una reale intenzione di formare e che non siano finalizzati ad un impiego stabile, oltre al ricorso eccessivo di contratti a durata determinata o a tutti gli altri accordi che possano adoperarsi al fine di aggirare gli obblighi previsti nei confronti dei lavoratori come conseguenza di un rapporto di lavoro regolare e gli obblighi previsti dai regolamenti riguardanti il lavoro e la sicurezza sociale.
3. I fornitori, devono remunerare i loro lavoratori versando loro il salario, il pagamento delle ore supplementari, i benefit, i congedi pagati ad un livello pari o superiore al minimo legale e/o alle norme di riferimento del settore industriale pertinente e/o agli accordi collettivi secondo i meccanismi più favorevoli ai lavoratori. I salari devono permettere di far fronte ai bisogni essenziali dei lavoratori e delle loro famiglie.
4. I fornitori, tramite chiara informazione scritta, devono portare a conoscenza tutti i lavoratori sulle condizioni di impiego, compreso il salario, prima che accettino l’impiego e devono far figurare in ciascuna paga i dettagli relativi al loro salario per il relativo periodo.
5. Sono vietate tutte le trattenute sul salario non autorizzate o non previste dalla legislazione nazionale. Il fornitore non può trattenere alcuna ritenuta sul salario a titolo disciplinare, ad eccezione dei casi in cui, tale trattenuta, sia disposta nell’ambito di una regolare procedura disciplinare conformemente alle disposizioni di legge nazionali e alla contrattazione collettiva.
6. Il fornitore accorderà a ciascun lavoratore i vantaggi previsti dalla legge compreso il congedo pagato.
7. I fornitori devono remunerare ad un tasso maggiore tutti i lavoratori per le ore supplementari effettuate, conformemente alla legge e alla contrattazione collettiva.
1. I fornitori devono fissare degli orari di lavoro conformi alla legislazione nazionale o alle norme di riferimento del settore industriale del caso concreto o alle norme internazionali pertinenti, in base a quelle che meglio tutelano la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori.
2. I fornitori devono rispettare le norme del paese che fissano in 48 ore il limite massimo delle ore lavorative settimanali, pertanto, senza tener conto delle ore supplementari, non deve essere chiesto ai lavoratori di lavorare più di 48 ore settimanali.
3. Le ore supplementari devono essere facoltative e non devono superare 12 ore per settimana, non devono, inoltre, essere richieste in maniera regolare.
4. I fornitori devono rispettare il diritto di ciascun lavoratore ad un giorno di riposo almeno dopo sei giorni di lavoro consecutivi, ai giorni festivi e ai congedi annuali.
1. Il fornitore si deve impegnare a svolgere le proprie attività nell’assoluto rispetto della legalità:
8.1.1 Adozione delle e la conformità alle normative nazionali ed internazionali in vigore in tutti i Paesi in cui è presente.
8.1.2 Astensione da qualsiasi attività, comportamento o accordo che siano illeciti.
8.1.3 Rispetto delle normative locali e internazionali per garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i propri dipendenti.
8.1.4 Rispetto delle normative concernenti la proprietà intellettuale e il divieto di qualsiasi contraffazione.
2. Divieto di ostacolare in qualsiasi modo la legge sulla concorrenza:
8.2.1 Divieto di qualsivoglia accordo di fissazione dei prezzi o pratiche sleali che ostacolino il libero esercizio della concorrenza.
8.2.2 Prevenzione di qualsiasi situazione in cui il fornitore è economicamente dipendente da Carrefour.
3. Prevenzione dei conflitti d’interesse:
8.3.1 Prevenzione di qualsiasi situazione in cui la decisione o la valutazione di un dipendente possa essere influenzata o modificata allontanandosi da indipendenza ed integrità a causa di considerazioni di carattere personale.
8.3.2. Informazioni dell’interlocutore Carrefour in caso di rischio di potenziale o evidente conflitto di interessi.
4. Il fornitore deve rifiutare qualsiasi eventuale atto di corruzione:
8.4.1 Divieto di qualsiasi genere di pagamento, diretto o indiretto, a dipendenti di Carrefour coinvolti nel processo degli acquisti o che verosimilmente possano influenzare le vendite di prodotti o servizi.
8.4.2 Divieto di qualsivoglia pagamento a pubblici ufficiali in cambio di vantaggi indebiti.
5. I fornitori devono garantire la riservatezza:
8.5.1 Qualsiasi informazione comunicata da Carrefour deve essere ritenuta riservata in relazione ad altri clienti attuali o potenziali del fornitore, e in relazione ai fornitori o subfornitori di quest’ultimo.
8.5.2 Le informazioni messe a disposizione devono essere usate soltanto tra il rapporto commerciale convenuto.
8.5.3 I fornitori devono garantire l’adeguata esecuzione e l’assoluto rispetto degli accordi di riservatezza da parte dei loro dipendenti e di qualsiasi stakeholder coinvolto.
1. Il fornitore deve rispettare la normativa nazionale ed internazionale ed essere in possesso della relativa documentazione amministrativa aggiornata presso tutti i suoi stabilimenti.
2. Il fornitore deve prevenire qualsiasi inquinamento tramite l’analisi dei rischi e l’implementazione di adeguati mezzi di prevenzione, in particolare per quanto riguarda la gestione delle acque e dei prodotti chimici.
3. Il fornitore deve ridurre al minimo l’impatto della sua attività sull’ambiente tramite la valutazione degli impatti e l’ottimizzazione dei processi con le migliori tecnologie disponibili, in particolare per quanto riguarda l’energia, i rifiuti e qualsiasi altra attività che genera impatto ambientale.
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